Statuto
Per la Pia unione di Confratelli e Consorelle
sotto il titolo di Maria Santissima Addolorata, fondata nella Chiesa
Parrocchiale del Comune di Valenzano in Provincia e Diocesi di Bari, con
approvazione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsig.r Ernesto
Mazzelli, Arcivescovo Diocesano, emesso nel dì 27 Aprile del 1888.
Articolo 1° Il numero dei Confratelli e delle Consorelle
sarà illimitato e non saranno ritenuti a far parte della Pia Associazione se
non uomini probi e donne oneste, sempre però dietro approvazione a farsi
dall’Arciprete pro tempore, e con voti segreti per gli uomini dei
Confratelli e per le donne delle Consorelle. Gli uni e le altre poi si
congregheranno in tutti i giorni festivi nella Parrocchia o in altra Chiesa da
destinarsi dall’Arcivescovo pro tempore, sotto la cui dipendenza
è assoggettata in tutto e per tutto. Dovranno altresi, volendo far parte della
Pia unione i Reverendi Sacerdoti, senza però godere il diritto della voce
attiva e passiva, e prestarsi solo nelle sacre funzioni a farsi dai congregati,
e goderanno dei frutti annessi alla Pia aggregazione.
Articolo 2° Sarà dall’Arcivescovo dato alla Pia unione
un Direttore Spirituale con un compagno, che avrà cura in tutti i giorni
festivi spiegare il Santo Vangelo, e recitare il Rosario con la coronella dei
dolori di Maria Santissima, e questo per i Confratelli: per le Consorelle poi
tant’altro dee praticare nei Venerdi precedenti di ciascuna Domenica.
Articolo 3° Che ogni terza domenica di ciascun mese i
Confratelli laveranno le di loro coscienze con la sacramentale Confessione e le
Consorelle nei precedenti Venerdi. Chiunque degli uni e delle altre mancherà
per tre mesi continui a tanto dovere, sarà espulso dalla Congregazione essendo
l’Istituto religioso e diretto al bene e salvezza delle anime.
Articolo 4° Se mai per disaventura un Confratello od una
Consorella commetterà qualche mancanza per leggiere che fosse, contra la
Religione e il buon costume e la decenza, sarà per ben tre fiate fraternamente
e con qualche pena grava richiamato all’adempimento dei proprii doveri, e non
ascoltandosi la voce paterna sarà senza ulteriori avvertimenti cessato
dall’Albo della Pia unione.
Articolo 5° La vestitura fissata per i Confratelli e per
le Consorelle allorche interverranno nelle sacre funzioni in Chiesa, nelle
processioni e negli associamenti funebri, dev’essere come segue. Il Confratello
indosserà il sacco bianco guarnito di merletto con sottofaccia di tela nera,
mozzetta di velluto, così detto di dama, di colore nero con due giri
all’estremità di gallone dorato della larghezza di un centrimeto, ed un terzo
nel mezzo di gallone argentato di un
mezzo centrimeto, e con fascia similmente di velluto nero con un solo giro di
gallone dorato simile a quello della mozzetta, ed all’estremità delle due
fascie pendenti due piccoli fiocchi dorati. Le Consorelle poi indosseranno
l’abito tutto nero alla estremità con piccola fascia di colore giallo, con
piccola mozzetta e fascia similmente nera con un solo giro di gallone di seta
del colore come sopra e della larghezza di un centrimeto, con piccolo velo nero
in testa e con guanti neri.
Articolo 6° Oggi che s’impianta la Pia unione i
Superiori verranno nominati dal Direttore Spirituale approvato
dall’Arcivescovo. Per l’avvenire poi in ogni mese di dicembre, di ciascun’anno,
in giorni diversi si congregheranno i fratelli e le consorelle per devenire
alla nomina a voti segreti dei rispettivi Superiori, e nel modo come appresso.
Il Priore, sempre però sotto la sorveglianza del Direttore Spirituale, farà la
scelta di colui che deve precedergli nella carica, e così si praticherà per i
due assistenti, pel Tesoriere e per due Razionali, essendo questi gli Ufficiali
maggiori. Se la nomina non succederà al primo scrutineo, si procederà alla
seconda proposta, e cosi di seguito in fino a quando non si avranno gli eletti,
che saranno approvati dall’Arcivescovo, senza di che non potranno immettersi
nel possesso. I novelli Ufficiali Maggiori non saranno né consanguinei, né
affini alli uscenti in fino al secondo e terzo grado canonico. Dopo poi il
possesso dei nuovi Amministratori, questi eligeranno gli Ufficiali minori, che
sono cioè, i maestri dei novizii, il Segretario, i mazzieri, il crociere, i
censori e gli’infermieri.
Articolo 7° Da ciascun confratello e consorella si
pagheranno in ogni fine di mese nelle mani del Tesoriere centesimi venticinque,
da chi sarà rilasciato quietanza alli parti interessate. Essendo la Pia unione
invitata da qualche famiglia allo associamento funebre, il compenzo che si
otterrà sarà per intero messo nella cassa dell’introito per servire al
mantenimento del Culto e per le spese alla morte a sostenersi dei Confratelli e
delle Consorelle. Questo si praticherà per il primo biennio per sopperire agli
esiti di prima necessità. Accadendo poi in questo tempo la morte di qualche
Confratello o Consorella, la spesa abbisognevole pel funerale, per
l’associazione cioè dell’intero Capitolo e delle altre Confraternite, se pure
li vorranno, sarà a parte uguali sostenuta dai Componenti la Pia Aggregazione,
non esistente ancora sufficiente fondo di cassa.
Articolo 8° Quando il capitale degli incassi sarà
aumentato, praticandosi dai Superiori tutte le economie possibili, essendo loro
vietato fare esiti al di là di Lire due, alla morte dei confratelli e delle
consorelle si faranno celebrare in suffragio del defunto o della defunta dieci
messe lette, e queste dal Direttore Spirituale, ed in ogni anno infra l’ottava
dei morti una messa cantata coi ministri per tutti i confratelli e consorelle
defunte.
Articolo 9° Sarà obbligo dei confratelli e delle
consorelle intervenire in tutte le sacre funzioni, processioni ed associamenti
funebri, e sempre divisi gli uni dalle altre, tanto in Chiesa che nelle
processioni ed associamenti. I manchevoli e le manchevole, senza però giusti e
ragionevoli motivi, saranno multati di centesimi cinquanta, che cederanno a
beneficio della cassa e persistendosi nella capricciosa assenza per mesi sei,
saranno i manchevoli e le manchevole espulsi dalla Congragazione.
Articolo 10. Coloro in fine che desidereranno per
l’avvenire far parte della Pia unione dovranno pagare per solo diritto di
entrata, se confratello dall’età di anni 15. a 30. Lire 5., da 30. in su Lire 10.; e se
consorella da anni 15. a
30. Lire 4. e da anni 30. in
su Lire 8. Dovranno inoltre questi ultimi fare un noviziato di mesi sei, ed in
questo tempo, tanto nelle funzioni sacre, che nelle processioni ed associamenti
funebri, indosseranno il solo sacco bianco. Dopo siffatto tempo dato pruova di
buona e lodevole condotta religiosa e morale, saranno ammessi alla regolare
professione.
Si fanno salvi i
diritti Parrocchiali si nelle sacre funzioni, che nelle processioni e funerali.
Valenzano li Venti Maggio 1888
Angelo Arciprete Franchini
T. M. T.
Ernesto Mazzella
Dei et Apostolicae Sedis
gratia Archiepiscopus Barensis et Canosinus, Primas
Primas
Apuliae, Baro Bitricti
Visi sec diligenter
examinatis praesentibus Regulis Piae unionis in Ecclesia Paro_
chiali Terrae Valenzani, hujus Baren
Archidioecesis, de nostra licentia institutae et erectae sub peculiari
invocazione ac patrocinia Beatae Mariae Virginis Septem Dolorum, eas dem cum
omnibus et singulis in eis contentis, autori tate Nostra ordiniaria qua
fungimur, et quivis alia meliori modo quo possimus, confirmamus et approbamus;
ipsarumque exactam observantiam omnibus et singulis memoratae Piae Unioni ad
scriptis nunc et pro tempore existentis praecipus et mandamus salvis tamen
juribus Archiepiscopalibus et Parochialibus. Et ita etc.
Datum Barii ex Nostra
Archiepiscopali Palatio die prima mensis Junii 1888.
Ernestus Archiepiscopus Baren ___
vi è il sugello
Nicolaus
Cancus Lorusso Cancellarius
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